Statuto del consiglio parrocchiale per gli affari economici
Premessa

La Chiesa, fondata dal Signore Gesù, è costituita da un elemento umano e da un elemento divino. È organismo visibile e sociale, che lo Spirito vivifica e fa crescere (cfr. LG 8). Essa si serve delle cose temporali nella misura richiesta dalla propria missione (cfr. GS 76). Usando le risorse economiche necessarie la Chiesa non può contraddire l’imperativo evangelico della povertà, che vale non soltanto per i singoli fedeli, ma anche per la realtà istituzionale e per le modalità d’azione della Chiesa stessa. La rinuncia a mezzi e risorse imponenti è manifestazione e garanzia di totale fiducia nello Spirito del Risorto ed è segno e condizione di credibilità dell’opera evangelizzatrice. La subordinazione costitutiva dell’uso dei beni temporali alle caratteristiche e alle esigenze della missione è molto importante.

Rimane però il fatto che la Chiesa, proprio per svolgere la sua missione evangelizzatrice ha bisogno di mezzi e di risorse. Non si potrebbe altrimenti sostenere le molteplici attività pastorali né dare risposta alle crescenti esigenze della carità. Da queste constatazioni nasce il diritto, che è espressione della libertà religiosa dovuta ad ogni confessione, di acquistare e di possedere beni adeguati. E contemporaneamente nascono l’esigenza di una costante educazione dei fedeli a “sovvenire alle necessità della Chiesa” e il dovere di dare testimonianza sempre più trasparente nella gestione dei beni economici.
Il Consiglio per gli Affari Economici è l’organismo che nelle comunità parrocchiali è chiamato ad esercitare la partecipazione e la corresponsabilità sia nel reperimento delle risorse necessarie, sia nell’amministrazione delle stesse. Il C.P.A.E. ha il compito di aiutare le molteplici iniziative di bene a svilupparsi in modo ordinato, coniugando l’audacia della carità con la competenza e la prudenza necessarie, favorendo un autentico spirito di famiglia nella comunità cristiana.


Art. 1 Natura

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, richiesto dal Codice di Diritto canonico (canoni 537 e 1280) è l’organo di amministrazione dei beni e delle disponibilità della Parrocchia, nel rispetto delle norme del diritto universale e particolare e del presente Statuto, ed è presieduto dal Parroco (cfr. canoni 225, 228).

Art. 2 Fini

Il C.P.A.E. ha i seguenti fini:
a) amministrare i beni della Parrocchia e le disponibilità economiche assicurate dalle offerte volontarie fatte dai fedeli durante lo svolgimento del ministero pastorale e versate doverosamente nella cassa parrocchiale (cfr. canoni 531, 551 e 1267) al fine di provvedere al sostentamento ed alle spese relativi agli Operatori pastorali della Parrocchia, e di assicurare i mezzi economici necessari alla varie attività pastorali programmate dalla Comunità;
b) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione che di fatto modificano lo stato patrimoniale della Parrocchia e/o ne aggravano le responsabilità economiche, atti da sottoporre poi all’approvazione del Vescovo per la loro validità, e per i quali vanno osservate le disposizioni canoniche (cfr. Canone 1281 e il decreto vescovile 4.4.1987) e civili;
c) predisporre annualmente il bilancio economico preventivo della Parrocchia, elencando le voci di entrata e di spese prevedibili per i vari bisogni della Parrocchia (attività pastorali, caritative, onesto sostentamento del Clero ecc.) e individuandone i relativi mezzi di copertura economica;
d) vigilare sulla regolare tenuta dei registri contabili, della cassa parrocchiale e approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili stessi e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo da presentare all’Ufficio Amministrativo Diocesano, entro il 31 marzo di ogni anno;
e) curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene alla Parrocchia, usando particolare cura e premura per il patrimonio artistico e storico (a tale scopo deve essere redatto e annualmente aggiornato lo stato patrimoniale e l’inventario, comprendente pure tutti i beni mobili della Parrocchia), il deposito di relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (cfr. canoni 1283 § 2, 3; 1284 § 2 e 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;
f) studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare la Comunità al dovere di contribuire alle varie necessità della Parrocchia, della Chiesa diocesana e della Chiesa universale (cfr. canoni 222, 1260 e 1261).

Art. 3 Composizione

Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dal Vicario Parrocchiale, e da quattro o sei membri, designati dal Parroco stesso dopo aver sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed eventuali persone prudenti della Parrocchia (cfr. can. 228). Tra i membri designati dovrà essere indicata la persona quale incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa (come voluto dalla C.E.I. nella XLV Assemblea Generale)
Tali Consiglieri designati, di sicura moralità, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, ed esperti, per quanto è possibile, in diritto ed in economia, devono essere confermati dal Vescovo diocesano con suo decreto, almeno 15 giorni prima del loro insediamento.
I membri del C.P.A.E. durano in carica cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato. Per la durata del loro mandato, i Consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi riconosciuti a giudizio insindacabile dell’Ordinario Diocesano. Con la vacanza della Parrocchia il C.P.A.E. rimane in carica fino alla nomina del nuovo Parroco per gli atti di normale amministrazione. I Consiglieri prestano il loro servizio gratuitamente e con senso di piena responsabilità, agendo solo e sempre nell’esclusivo interesse della Comunità parrocchiale e delle sue finalità pastorali (cfr. canoni 1281 e 1286).

Art. 4 Incompatibilità

Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, e quanti hanno in atto rapporti economici con la Parrocchia (cfr. can. 492 § 3).
È opportuno che non faccia parte del Consiglio chi ricopre cariche nelle Istituzioni e nelle Amministrazioni Pubbliche.

Art. 5 Presidente

Spetta al Presidente:
a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
b) la fissazione dell’ordine del giorno di ciascuna riunione;
c) la presidenza delle singole riunioni;
d) la designazione del Segretario, dopo aver consultato il Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Art. 6 Poteri del Consiglio

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici ha funzione consultiva e non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al canone 212, § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l’amministrazione della Parrocchia.
Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del Canone 532.

Art. 7 Riunioni del Consiglio

Il C.P.A.E. si riunisce almeno tre volte l’anno, nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest’ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio. Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare, ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 8 Vacanza dei seggi del Consiglio

Nei casi di morte, di dimissione (si intende dimissionario anche il consigliere che manchi a tre sedute consecutive senza giustificazione), di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, il Parroco provvede entro quindici giorni a designare i sostituti con le modalità di cui all’art. 3.
I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 9 Esercizio

L’esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo (e quello preventivo per l’anno successivo), debitamente approvato/i dai membri del Consiglio, saranno sottoposti dal Parroco al Vescovo, tramite l’Ufficio Amministrativo Diocesano, per la verifica e l’approvazione del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici (cfr. can. 1287 § 1).
Art. 10 Informazioni alla comunità parrocchiale Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla Comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle rendite dei beni parrocchiali e delle offerte ricevute dai fedeli (cfr. can. 1287 § 2) e propone anche le opportune iniziative per l’incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento degli Operatori pastorali della parrocchia.

Art. 10 Informazioni alla comunità parrocchiale
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